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R.D. 28/04/1938 n. 1165

Regio Decreto 28/04/1938 n. 1165

Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica. (C.M. LL.PP. 13/01/1995 n. 57)

Preambolo

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA - IMPERATORE D'ETIOPIA

-Visto il Regio Decreto Legge 13 gennaio 1930 n. 10, convertito in legge con la legge 9 giugno 1930 n. 782, con cui venne autorizzato il governo del re a riunire in testo unico le disposizioni del Regio Decreto Legge 30 novembre 1919 n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926 n. 253, e tutte quelle ad esse successive in materia di edilizia popolare ed economica con facoltà di integrarle, modificarle od abrogarle;

-Visto l'art. 3 n. 1, della legge 31 gennaio 1926 n. 100;

-Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. Unico

-E’ approvato l'annesso testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, visto, d'ordine nostro, dal ministro proponente. Dato a Roma, addì 28 aprile 1938 - anno XVI VITTORIO EMANUELE Mussolini – Coboldi – Gigli - Solmi – Di Revel - Benni. V. Il Guardasigilli: Solmi REG. CC., 2 agosto 1938 XVI - A. G., R. 400, F. 8. Mancini PARTE PRIMA

TITOLO Mutui per la costruzione o l'acquisto di case popolari od economiche.

CAPO Enti mutuanti

Art. 1. I prestiti per la costruzione o l'acquisto di case popolari od economiche possono, oltre che da privati e da società, essere consentiti dai seguenti istituti ed enti, anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li regolano:

-primo: tutte indistintamente le casse di risparmio ordinarie;

-secondo: le banche popolari e le società ordinarie e cooperative di credito;

-terzo: i monti di pegno;

-quarto: le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;

-quinto: gli enti morali legalmente riconosciuti;

-sesto: le società di mutuo soccorso legalmente costituite;

- settimo: l'istituto nazionale fascista della previdenza sociale e l'istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

- ottavo: gli istituti di credito fondiario;

-nono: l'istituto nazionale delle assicurazioni;

-decimo: la sezione autonoma di credito fondiario della banca nazionale del lavoro, anche con emissione di obbligazioni, in conformità al Regio Decreto Legge 2 dicembre 1923 n. 2688, e al Regio Decreto Legge 8 gennaio 1925 n. 37, convertiti rispettivamente nelle leggi 17 aprile 1925 n. 473 e 18 dicembre 1927 n. 2416;

- undicesimo: l'istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni di cui al Regio Decreto Legge 22 dicembre 1927 n. 2574, convertito nella legge 31 maggio 1928 n. 1351;

- dodicesimo: l'istituto nazionale di credito edilizio di cui al Regio Decreto Legge 2 maggio 1920 n. 698, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473;

- tredicesimo: gli istituti e le società di credito edilizio di cui al Regio Decreto Legge 4 maggio 1924 n. 993, convertito nella legge 11 febbraio 1926 n. 255.

Art. 2. L' Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale può erogare in prestiti per case popolari od economiche ed in conferimenti al capitale della sezione autonoma di credito fondiario della banca nazionale del lavoro, somme sino al limite stabilito dalle norme che regolano l'istituto medesimo. Il predetto istituto può concedere mutui ai comuni per la costruzione di case popolari, anche per conto di istituti autonomi, con le garanzie e con i privilegi stabiliti per i mutui consentiti dalla cassa depositi e prestiti.

Art. 3. L' istituto di emissione e le casse di risparmio ordinarie possono fare anticipazioni sulle obbligazioni emesse dalla sezione di credito fondiario della banca nazionale del lavoro. Le casse di risparmio ordinarie, la cassa depositi e prestiti e tutti gli istituti elencati nell'art. 1, singolarmente o riuniti in consorzio, possono acquistare le dette obbligazioni. Gli enti morali, le società e gli istituti cui è fatto obbligo, per legge, di impiegare in tutto o in parte il proprio patrimonio, in titoli emessi o garantiti dallo stato, sono autorizzati ad acquistare, come impiego, le obbligazioni emesse dalla sezione. Queste possono essere accettate come deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni per un valore non superiore ai nove decimi del valore di borsa.

CAPO II Mutui della cassa depositi e prestiti

Art. 4. La cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni che intraprendano direttamente la costruzione di case popolari, nonché agli istituti autonomi per case popolari, a condizione che gli alloggi siano dati esclusivamente in affitto. I mutui concessi agli istituti per case popolari debbono essere assunti e garantiti dal comune interessato ai sensi delle leggi che disciplinano la cassa. I mutui contratti dai comuni con la cassa depositi e prestiti e con gli istituti indicati nell'art. 1, per conto proprio o per conto di istituti autonomi per case popolari, sono soggetti alle modalità e limitazioni previste dalle disposizioni della legge comunale e provinciale. La cassa depositi e prestiti può, altresì, concedere mutui all'istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato di cui al titolo iv della parte seconda, con le norme vigenti per tale istituto, nonché alle cooperative per costruzione di case popolari od economiche a proprietà individuale od indivisa, composte di impiegati e pensionati dello stato ed ai loro soci, purchè i prestiti siano garantiti con prima ipoteca. Per la concessione dei mutui non occorre la formale deliberazione di accettazione da parte dell'ente mutuatario se quella di contrattazione contenga tutti gli elementi prescritti per i mutui della cassa. Salvo accertamento della proprietà e libertà degli immobili ipotecati dagli enti che hanno ottenuto od otterranno mutui ipotecari dalla cassa, l'accettazione delle ipoteche da parte di questa è rappresentata dal provvedimento di concessione del mutuo. I mutui di cui al presente art., da ammortizzarsi in un periodo non superiore ad anni 50, sono concessi in base alle disposizioni che regolano quelli della cassa depositi e prestiti, al saggio di interesse stabilito annualmente dal ministro per le finanze pei mutui di favore col concorso dello stato, ivi compresi i contributi erariali ai sensi del presente testo unico.

Art. 5. L' ammortamento dei mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti a cooperative edilizie a proprietà individuale, ha inizio dall'1 gennaio o dall'1 luglio immediatamente successivo alla data in cui il fabbricato sia dichiarato abitabile.

Art. 6. La cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle stesse condizioni previste dall'art. 4, i mutui occorrenti al ministero dell'africa italiana per costruire, nelle colonie, case popolari od economiche da darsi in fitto al personale civile e militare dipendente dallo stato ed avente ivi residenza. Detti mutui, esenti da tassa di concessione governativa e da rilascio di delegazioni, vengono assunti con decreti del ministro per l'africa italiana e posti in ammortamento con decorrenza dall'anno successivo alla dichiarata abitabilità delle case. Per il periodo di tempo precedente l'inizio dell'ammortamento, alla cassa depositi e prestiti spettano gli interessi sulle somme corrisposte secondo la legge del suo istituto. La somministrazione è effettuata a seconda del bisogno, su richiesta del ministero dell'africa italiana nelle forme e con le modalità indicate nella richiesta medesima. Le quote di ammortamento del capitale mutuato e quelle d'interesse al netto del contributo erariale, sono pagate ogni anno, entro il 23 giugno, alla cassa depositi e prestiti, dal ministero dell'africa italiana a carico dei bilanci colonia li. Con decreto del ministro per l'africa italiana, di concerto col ministro per le finanze, vengono stanziate nel bilancio delle singole colonie le somme ne- cessarie per tali pagamenti.

Art. 7. Qualora da parte di cooperative mutuatarie della cassa depositi e prestiti siasi proceduto alla costruzione di più fabbricati, il cui fabbisogno, in seguito ad ampliamento del programma costruttivo o per effetto di simultaneo inizio delle costruzioni e della conseguente maggiore spesa occorsa, non trovi copertura nei mutui concessi e per l'ultimazione dei fabbricati stessi si rendano necessari ulteriori cospicui finanziamenti da parte della cassa predetta, può disporsi, con provvedimento insindacabile dei ministri per le finanze e pei lavori pubblici, la devoluzione di uno o più dei fabbricati all'istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato in roma ovvero ad istituti autonomi per case popolari. In tal caso resta salvo il diritto dei soci delle cooperative ad ottenere in locazione, secondo l'ordine rispettivo di prenotazione, gli appartamenti compresi nei fabbricati come sopra devoluti, con assoluta preferenza nei confronti di qualsiasi altro aspirante ad alloggio dell'istituto cessionario.

Art. 8. Le cooperative mutuatarie della cassa depositi e prestiti che abbiano venduto o vendano, nei modi di legge, aree esuberanti o locali non destinati ad uso di abitazione, oltre all'obbligo di versare alla cassa medesima la somma corrispondente al prezzo di acquisto delle aree od al costo di costruzione dei locali venduti, devono, altresì, versarle il maggior provento ricavato dalla vendita. Tuttavia è data facoltà alle cooperative di destinare il maggior provento alla esecuzione dei lavori approvati dal ministero dei lavori pubblici ovvero ad altre spese necessarie alla gestione sociale, previa autorizzazione dello stesso ministero d'intesa con la cassa depositi e prestiti. Le norme del precedente comma sono applicabili ad altri proventi quali quelli ricavati o ricavabili, da vendita di beni mobili, come materiali esuberanti o di rifiuto. Le somme che, per effetto del presente art., sono versate alla cassa depositi e prestiti, vanno a diminuzione del mutuo individuale di tutti i soci in quote proporzionali.

Art. 9. Nei fabbricati di cooperative mutuatarie della cassa depositi e prestiti, possono adibirsi, ove ricorrano speciali circostanze che lo giustifichino, locali ad uso di botteghe e di magazzini, previa autorizzazione del ministero dei lavori pubblici e della cassa predetta. Con preventiva autorizzazione può anche procedersi alla vendita di detti locali, impiegandone il ricavato secondo il disposto dell'art. 8, oppure all'affitto di essi devolvendo i relativi canoni al fondo per spese generali.

CAPO III Mutui concernenti l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato

Art. 10. La cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare all'amministrazione delle ferrovie dello stato i fondi occorrenti per la concessione di mutui a società cooperative per la costruzione di case popolari od economiche, costituite fra il personale di ruolo ed i pensionati delle ferrovie stesse. Ai mutui suddetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4. L'annualità di ammortamento e dei relativi interessi al netto del contributo erariale è iscritta, anno per anno, nel bilancio dell'amministrazione delle ferrovie dello stato e pagata alla cassa depositi e prestiti entro il 25 giugno. Il tasso d'interesse e tutti i rapporti derivanti dalla concessione del mutuo, fra l'amministrazione delle ferrovie dello stato e le cooperative, sono regolati dalle disposizioni che disciplinano i mutui concessi direttamente dalla cassa depositi e prestiti alle cooperative da essa finanziate. Per la concessione dei mutui di cui sopra e per la gestione dei capitali mutuati, sono istituiti speciali conti correnti ai sensi dell'art. 11.

Art. 11. L' amministrazione delle ferrovie dello stato è autorizzata a mutuare, in aggiunta alle somme già concesse alle società cooperative edilizie tra il personale ferroviario, un'altra somma fino alla concorrenza di l. 5.000.000 da prelevarsi dalla disponibilità del fondo pensioni e sussidi del personale stesso e da assegnarsi a cooperative le quali siano state già finanziate da istituti privati di credito ed ora abbiano necessità di nuovi fondi per completare costruzioni in corso o per soddisfare obbligazioni contratte in relazione al loro programma costruttivo. I nuovi mutui fruttiferi in ragione del 5 per cento annuo e ammortizzabili in non più di 50 anni, sono concessi alle condizioni e cautele da stabilirsi, nell'interesse del fondo pensioni e sussidi anzidetto, dal ministro per le comunicazioni. Per la gestione dei mutui suindicati e di quelli già concessi sullo stesso fondo o ad esso devoluti, è istituito, fra l'amministrazione delle ferrovie e la cassa depositi e prestiti, uno speciale conto corrente nel quale sono iscritti i prelevamenti per mutui autorizzati ed i versamenti annuali per interessi e quote di ammortamento. Altro conto corrente è istituito fra l'amministrazione delle ferrovie dello stato e ciascuna cooperativa mutuataria per i pagamenti e per le riscossioni, in esse compresa una quota del 0,10 per cento per spese generali sull'ammontare dei capitali mutuati. Le cooperative mutuatarie tengono, in confronto di ciascun socio assegnatario, apposito conto corrente individuale dove vengono iscritti il costo dell'alloggio ed i versamenti mensili effettuati per interessi e quote di ammortamento.

 

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